Cassazione: E’ reato vendere la Cannabis light. E ora chi paga?
Brusco stop alla crescita della filiera della cannabis sativa: la Cassazione ha dato l’alt! alla vendita di olio, resina, inflorescenze e foglie, ed ora a pagare è un settore nato da pochi anni ma che già impiega, lungo tutta la filiera, dal campo al negozio, circa 10.000 persone, e crea un un fatturato da 150 milioni di euro l’anno (un settore ancora di “nicchia”, ma in veloce crescita). A rischio chiusura dunque non solo negozi e rivenditori online, ma l’intera filiera dei prodotti derivati dalla “cannabis sativa L” (che deve avere un tasso di Thc tra lo 0,2 e lo 0,6%).
Tutto questo perché la norma sulla coltivazione di questa pianta non li prevede tra i derivati commercializzabili: rimane, com’è giusto dire, “muta”. Ma non è il classico “nel silenzio della legge, tutto è concesso”, è un silenzio pericoloso, perchè, lo sappiamo bene, incombe l’ormai noto a tutti “Testo Unico sulle droghe” del ’90.
Che cosa ha detto la Cassazione?
Il punto di partenza di questa pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione è stato proprio la legge sulla coltivazione della canapa (legge n. 242/2016), che mirava a facilitarne la coltivazione al fine di consentire l’uso di alcune parti ma, nel fare ciò, veniva aperta la possibilità (a quanto pare solamente in via interpretativa) di commercializzare parti della pianta notoriamente contenenti “principi attivi droganti”, fissando un limite specifico di principio attivo entro il quale la coltivazione era da ritenere lecita. Per effetto immediato di questa nuova legge, sono sorti molti negozi di ‘canapa light’.
La pronuncia delle Sezioni Unite chiude un dibattito giurisprudenziale che si era sviluppato attorno a questa legge (a colpi di sentenze tra loro discordanti); e lo chiude in maniera assai netta e di estrema chiusura:
“La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della […] canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole […] e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”. Il fatto però che questi derivati non fossero espressamente vietati ha spinto alcuni negozi a iniziare le vendite.
Di conseguenza, “integrano il reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”, le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante”. Un passaggio questo che farà discutere.
Cosa succederà adesso?
Teoricamente in base alla decisione della Cassazione, che deve ancora depositare la motivazione, già da oggi le forze dell’ordine possono sequestrare nei negozi i prodotti della cannabis sativa vietati e denunciare chi li vende. Il Testo di riferimento non torna dunque ad essere (come alcuni dicono) bensì rimane sostanzialmente quello Unico sulle droghe, il “famoso” dpr 309/1990.
La politica dovrebbe adeguarsi alla società
Merita citare a riguardo il pensiero di Alberto Mingardi (IBL) (La Stampa, 31 maggio 2019)
L’unica cosa certa, in questo momento, è l’incertezza. In Italia ci sono migliaia di esercizi commerciali che hanno aperto presumendo di non commettere alcun illecito.
Esiste una filiera, che d’improvviso si scopre in una terra di nessuno. Che dirà la politica a chi ha impiegato, in perfetta buona fede, i propri risparmi per aprire un’attività di questo tipo? Il nostro è un Paese nel quale la classe dirigente chiama “vittime” individui adulti che avevano investito nelle sei banche fallite e decide di indennizzarli, a carico della collettività. Che fare allora con persone che si sono convinte che le regole del gioco siano cambiate a partita iniziata?
Non avrebbero, paradossalmente, più titolo loro ad essere rimborsate? In tutto l’Occidente, la tendenza generale va nella direzione di una depenalizzazione della marijuana. Negli USA l’uso della cannabis per scopi medici è legale in trentatré stati, l’uso a scopo ricreativo è permesso in dieci, fra cui Washington DC, la capitale dell’impero. Questo riflette un cambiamento profondo nelle abitudini delle persone, che in larga misura ormai considerano questo “vizio” fra quelli ammissibili, persino meno disapprovato del fumo di sigaretta.
In Italia l’uso a scopo ricreativo è vietato ma proprio la moltiplicazione dei negozi di “cannabis light” testimonia forse come la sensibilità al tema è mutata. Ci sono momenti nei quali le regole formali debbono adeguarsi alle norme sociali. È improbabile che questo avvenga nel nostro Paese, dove la cannabis segna l’ennesima frattura fra i due partiti di governo. I quattrini, le aspettative, le speranze di quei quindicimila appaiono un dettaglio trascurabile. Del resto, si tratta solo d’imprenditori privati.
Conclusioni
I complimenti (sarcastici) vanno fatti a chi ha scritto la legge del 2016. D’altronde dalla Suprema Corte di Cassazione non ci si poteva aspettare altrimenti: troppo spesso, infatti, è chiamata a “fare politica” e a supplire, prendere il posto, del legislatore per colmare i vuoti, pur non rivestendo (formalmente) i panni del potere legislativo, specialmente nei settori che hanno a che fare con le scelte individuali di ciascuno e che vengono colpevolmente dimenticati o deliberatamente trascurati dal nostro legislatore.
La lacunosa legge intorno alla quale è fiorito questo mercato nulla dice sulla commercializzazione dei derivati della canapa e, inoltre, non interviene sull’uso ricreativo della sostanza – tema che in Italia non si è mai voluto affrontare in maniera decisiva – e che, ça va sans dire, rappresenta il “carburante” di questo genere di commercio.
In un quadro normativo del genere, la Cassazione non ha potuto non prendere una posizione, complici anche il disordine portato da una serie di sentenze, contrastanti tra loro, provenienti da delle sue singole sezioni (ecco perché l’intervento della Sezioni Unite).
E, tuttavia, non possiamo dimenticare, come ci ricorda Mingardi, che è stato proprio lo Stato a consentire a questi negozianti di aprire, nonostante una legge lacunosa, a cui hanno anche cercato – invano – di porre rimedio con codici di autoregolamentazione.
Giusta la conclusione a cui approda Simone Cosimi di Wired.it
“Ma l’altro lato della questione è esattamente questo: perché in Italia dev’essere tutto appeso alle sentenze? È mai possibile che interi pezzi di business per un certo periodo di tempo tollerati e per certi versi promossi possano saltare perché chi dovrebbe scrivere le leggi non ne cura l’impatto, la qualità, gli effetti sul medio-lungo periodo, le parti volutamente o meno lasciate in silenzio?”